Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Riferimento a fatti privati riguardanti la controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore, prevale il primo salvo le ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose. Pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che nell’ambito di una causa di separazione tra coniugi, per il rilascio di un bene intestato a entrambi, faccia riferimento al fatto che il coniuge di controparte “avesse lasciato la casa coniugale e stesse intrattenendo una relazione con altra donna”. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 19 settembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SADARELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 19 Settembre 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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