Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Rapporto di colleganza – Utilizzazione in giudizio di documenti riservati – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio copia di assegni allegati ad una lettera espressamente definita dal collega di controparte “riservata personale”. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 1° dicembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 8 novembre 2001, n. 230

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 08 Novembre 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 01 Dicembre 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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