Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio copia di assegni allegati ad una lettera espressamente definita dal collega di controparte “riservata personale”. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 1° dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 8 novembre 2001, n. 230
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 08 Novembre 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 01 Dicembre 1998 (censura)
0 Comment