Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Rapporti con i colleghi – Invio al giudice ordinario di una copia di esposto presentato all’ordine contro i colleghi di controparte – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

E’ deontologicamente corretto il comportamento dell’avvocato che al fine di rappresentare la propria amarezza a fronte di infamanti accuse mossegli da alcuni colleghi in relazione al suo comportamento quale presidente di un lodo arbitrale, invii al giudice istruttore della causa di impugnazione del lodo e al procuratore del tribunale la copia dell’esposto presentato al consiglio dell’ordine nei confronti dei predetti colleghi e denunciante il comportamento scorretto degli stessi.
E’ evidente, infatti, come la ragione di tale comportamento non sia stata la malafede ma la preoccupazione di difendere la propria onorabilità agli occhi dei magistrati innanzi ai quali riteneva di essere stato ingiustamente denigrato. (Nella specie è stato assolto l’avvocato a cui era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 27 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 29 marzo 2003, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 29 Marzo 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 27 Novembre 2000 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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