Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Produzione di corrispondenza inviata dal collega e qualificata come riservata – Illecito deontologico – Valutazione discrezionale del carattere riservato della corrispondenza – Inammissibilità.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che produca in giudizio la corrispondenza intercorsa con il collega e qualificata come riservata dallo stesso mittente; tale qualifica, infatti, non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 14 luglio – 8 settembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 21 Febbraio 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 08 Settembre 2003 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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