Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Dovere di colleganza – Utilizzo in giudizio di corrispondenza scambiata con il collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente “riservate”. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 11 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 23 Maggio 2002 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 11 Ottobre 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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