E’ deontologicamente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell’intera classe forense. Pertanto l’avvocato che ponga in essere una condotta usuraia in ripetute occasioni e in danno di più persone, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, dignità e decoro che il professionista deve tenere sia nella professione che nella vita privata, a nulla rilevando che la notizia dell’illecito commesso si sia diffusa non a mezzo di stampa ma per trasmissione personale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 31 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 03 Maggio 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera del 31 Marzo 2003 (cancellazione)
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