Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Vita privata – Omessa vigilanza sull’attività svolta dal coniuge nel proprio studio – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto anche nei rapporti privati, l’avvocato che non vigilando sul comportamento della propria moglie, le consenta di svolgere di fatto presso il proprio studio l’attività di avvocato senza averne il titolo, così non impedendole di minacciare e raggirare un cliente inducendolo ad una onerosissima transazione e trattenendo a fini speculativi le somme da questo ricevute. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 13 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 22 Maggio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Voghera, delibera del 13 Dicembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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