Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Vita privata – Avvocato presidente del consiglio di amministrazione di una società – Corruzione – Illecito deontologico.

L’avvocato che, nella sua qualità di presidente del c.d.a. di una società per azioni, si renda partecipe di ipotesi corruttive accettando denaro da una ditta per garantire l’assegnazione di un appalto di manutenzione e fornitura, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 22 Maggio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Gennaio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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