Pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense, l’avvocato che confezioni o comunque utilizzi un documento falso in giudizio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei nei confronti del professionista che aveva utilizzato un documento falso per nascondere la tardiva presentazione di un ricorso e la sua conseguente inammissibilità). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 06 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 10 Giugno 2002 (sospensione)
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