Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, non stralciandole neppure dal compenso della parcella, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà propri della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 25 Gennaio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Novembre 1995
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