Il professionista che, pur non essendo abilitato al patrocinio, svolga un mandato professionale peraltro ingenerando l’erronea aspettativa del cliente che egli sia dotato della competenza e dei requisiti prescritti dalla legge, che esegua il mandato così ricevuto con negligenza, si faccia consegnare acconti non emettendo la relativa fattura, e peraltro chieda per l’attività svolta compensi eccessivi, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 138
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 27 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Novembre 1997 (sospensione)
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