Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, ripetutamente, non autorizzato, trattenga somme di spettanza del cliente. (Nella specie, in considerazione del fatto che non risultavano provati due capi di incolpazione la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi cinque a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 9 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 20 maggio 2004, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 20 Maggio 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 09 Novembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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