Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l’esistenza di un esposto presentato nei confronti dell’organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l’iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 16 luglio 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 30 Agosto 2002 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 16 Luglio 1998 (censura)
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