Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con il magistrato – Deduzione in giudizio di un esposto presentato avverso l’organo giudicante – legittimità.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l’esistenza di un esposto presentato nei confronti dell’organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l’iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 16 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 agosto 2002, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 30 Agosto 2002 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 16 Luglio 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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