Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con i terzi – Percosse ad un giornalista.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno al decoro e alla dignità professionale l’avvocato che aggredisca e percuota un giornalista. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O di Bologna, 21 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 249

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 21 Novembre 1995 (censura)
Giurisprudenza CNF

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