Il praticante abilitato che ripetutamente svolga attività ad esso non consentita, si qualifichi come avvocato senza aver acquisto il titolo e non ottemperi al mandato ricevuto omettendo di informare il cliente sullo stato di una pratica pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei principi di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione della gravità delle violazioni che hanno comportato l’apertura di diversi procedimenti disciplinari, è stata ritenuta congrua la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Venezia, 15 febbraio 1999 – 23 ottobre 1999 – 6 luglio 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 13 Luglio 2001 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Luglio 1998 (radiazione)
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