Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense l’avvocato che concorra con altri nei delitti contro il patrimonio e la fede pubblica contraffacendo dei sigilli. (Nella specie l’avvocato aveva concorso alla realizzazione e alla vendita di biglietti contraffatti per la visione di alcune partite di calcio. E’ stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 29 ottobre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 13 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 29 Ottobre 1999 (sospensione)
0 Comment