Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Mancata consegna schede testamentarie – Violazione.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che a seguito della morte del testatore, in violazione della disciplina posta dall’art. 620 c.c., ometta di consegnare ad un notaio per la pubblicazione le schede testamentarie detenute, giacchè tale norma, nel prevedere un siffatto obbligo, non consente al depositario di esimersi dalla pubblicazione dei testamenti sul presupposto di una sua valutazione in ordine alla loro eventuale intervenuta revoca per disposizioni successive. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 9 giugno 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. D’INNELLA), sentenza del 18 giugno 2010, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 18 Giugno 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 09 Giugno 2008
Giurisprudenza CNF

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