Non costituisce violazione dell’art. 5, secondo canone, c.d.f., il comportamento del professionista, già difensore di un noto latitante, che, nel contesto di un’intervista rilasciata ad un quotidiano nazionale, non fornendo notizie riservate note per ragioni professionali, proponga congetture non irragionevoli circa la scomparsa del criminale tuttavia smentite solo pochi giorni dopo, mantenendosi così entro i limiti imposti dalla deontologia forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 18 gennaio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 275 del 31 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Gennaio 2007
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