Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e dignità – Divieto di patto di quota lite – Compenso consistente in una percentuale dei crediti litigiosi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del c.d. “patto di quota lite”, l’avvocato che concordi il compenso in una percentuale (del 35%) sui crediti derivanti dagli affari e dalla pratiche di risarcimento relative ad incidenti stradali procacciati, a nulla rilevando che tale accordo sia stato concluso con un intermediario e non sia stato attuato nella realtà. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 3 aprile 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 17 novembre 2001, n. 236

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 17 Novembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 03 Aprile 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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