Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del c.d. “patto di quota lite”, l’avvocato che concordi il compenso in una percentuale (del 35%) sui crediti derivanti dagli affari e dalla pratiche di risarcimento relative ad incidenti stradali procacciati, a nulla rilevando che tale accordo sia stato concluso con un intermediario e non sia stato attuato nella realtà. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 3 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 17 novembre 2001, n. 236
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 17 Novembre 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 03 Aprile 2000 (sospensione)
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