Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Vita privata – Rilevanza – Comportamenti intraprendenti e fantasiosi ma non in contrasto con il dovere di probità – irrilevanza disciplinare.

Non commette illecito disciplinare il professionista che, pur ponendo in essere comportamenti intraprendenti e fantasiosi, non violi i principi di probità e decoro ma voglia semplicemente porre l’attenzione su alcuni eccessi e certe mode proprie della vita moderna. (Nella specie il professionista, uomo in vista e molto rispettato, per criticare l’utilizzo dei telefonini aveva istallato sul suo ciclomotore un telefonino giocattolo e aveva comunicato ai colleghi e alla stampa di aver stipulato un contratto di assicurazione per il furto del suddetto telefonino). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 1 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 22 Maggio 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 01 Dicembre 1997
Giurisprudenza CNF

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