Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Redazione di documento falso – False informazioni a cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rediga un documento falso e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie, anche in considerazione del fatto che l’avvocato aveva agito senza fini di lucro, la sanzione della sospensione per mesi nove è stata ridotta a mesi sei nei confronti del professionista che aveva redatto una falsa copia conforme alla decisione originale, in realtà non ancora depositata, per rassicurare il cliente sull’esito della causa). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 8 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 284

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 08 Novembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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