Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con il C.d.O. – Omesso adempimento del mandato – Dichiarazioni false al cliente – Offese al cliente – Restituzione di documenti condizionata al pagamento delle proprie spettanze – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere al mandato ricevuto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, condizioni la restituzione di documenti al pagamento di una somma in suo favore, offenda il cliente e sua moglie, e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie anche in considerazione dei cattivi precedenti del professionista che nel corso degli anni si era reso protagonista numerosi comportamenti deontologicamente rilevanti, è stata ritenuta congrua la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 21 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 16 marzo 2004, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 16 Marzo 2004 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 21 Febbraio 2003 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment