Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità, decoro, correttezza e colleganza l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia, quale domiciliatario e dominus informazioni rispettivamente al dominus di causa e al suo domiciliatario, in concorso con altre persone ricetti titoli di illecita provenienza e falsifichi assegni e documenti, ometta di provvedere al pagamento dei canoni locativi e coinvolto in un sinistro stradale si allontani senza fornire le proprie generalità. (Nella specie è stata ritenuta congrua e confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 25 febbraio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 27 Giugno 2003 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 25 Febbraio 2002 (radiazione)
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