Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che concordi con il cliente le modalità di pagamento del proprio compenso professionale e successivamente chieda l’adempimento in maniera diversa. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisioni C.d.O. di Firenze, 2 dicembre 1998 e 5 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 05 Aprile 2000 (sospensione)
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