Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la parte assistita – Falsificazione della firma dei clienti – Informazioni false – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che falsifichi le firme dei propri clienti e dia agli stessi e al consiglio dell’ordine informazioni false sullo stato della causa. (Nella specie, in considerazione del grave stato di salute, forte depressione, e della giovane età del professionista la sanzione della radiazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 8 aprile 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 14 aprile 2004, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 14 Aprile 2004 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 08 Aprile 2003 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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