Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, avulse da ogni esigenza difensiva, usi espressioni sconvenienti ed offensive in atti di causa. Infatti, le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui e l’eventuale provocazione o reciprocità delle offese non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento per l’avvocato che in un atto depositato in giudizio aveva usato espressioni sconvenienti nei confronti delle controparti) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 21 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 22 Marzo 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 21 Novembre 2003 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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