Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante all’avvocato che in scritti difensivi e in missive inviate alla controparte usi espressioni sconvenienti ed offensive, e che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 18 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 27 giugno 2003, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 18 Luglio 2000 (censura)
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