Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con i colleghi – Dovere di controllo.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, pur non partecipando direttamente alle condotte illecite poste in essere dal collega di studio suo collaboratore, si renda comunque responsabile sotto il profilo del dolo eventuale e della colpa grave per non aver esercitato un attento controllo sull’attività svolta dal collega di cui conosca lo stato di insolvenza. (Nella specie e stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che non aveva controllato l’operato della collega collaboratrice di studio che si era resa responsabile dei reati di truffa e tentata truffa in danno di compagnie di assicurazione e falsità in titoli di credito). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 29 gennaio 1998)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 2 marzo 2004, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 02 Marzo 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 29 Gennaio 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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