Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – rapporti con i colleghi – Aggressione fisica verso collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza l’avvocato che usi espressioni offensive e successivamente aggredisca fisicamente il collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro al professionista che prima aveva offeso e poi colpito con la testa il collega di controparte provocandogli danni seri al setto nasale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torre Annunziata, 7 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 295

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 295 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 07 Giugno 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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