Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Millantato credito – Truffa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di dignità e decoro propri della classe forense l’avvocato che millanti credito e truffando il cliente chieda denaro per svolgere una attività corruttiva. (Nella specie, in considerazione della assoluzione dell’incolpato su un capo di imputazione, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi dieci in luogo della sospensione per mesi dodici nei confronti dell’avvocato che aveva chiesto al cliente denaro per anticipare il suo trapianto di reni millantando una amicizia, in realtà inesistente, con il primario responsabile). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 235

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Aprile 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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