Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Dovere di riservatezza – Diffusione di notizie false ed offensive – Accuse false al collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, imputato in un procedimento penale, affidi alla stampa notizie offensive della reputazione di un magistrato e di un collega; che incolpi il collega, pur sapendolo innocente, con atto diretto all’autorità giudiziaria, e violi il dovere di riservatezza affidando alla stampa le registrazioni di conversazioni riservate avvenute tra colleghi. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sospensione per mesi due tenuto conto dello stato d’animo del professionista e non essendovi, d’altro canto, motivi oggettivi di necessità). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 novembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CASALINUOVO e SGROMO), sentenza del 26 febbraio 1998, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 26 Febbraio 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 29 Novembre 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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