Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, ometta di dare comunicazione alla parte dell’intervenuto accordo transattivo, concluso, peraltro, ad una somma inferiore rispetto a quella minima richiesta dal cliente, e che incassi un assegno intestato al cliente apponendo una firma apocrifa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 11 dicembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 19 Gennaio 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 11 Dicembre 2002 (sospensione)
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