Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del divieto di accaparramento di clientela e esorbitante il diritto di informazione consentito, l’avvocato che spedisca capillarmente per posta e ad un pubblico indefinito degli opuscoli contenenti l’offerta di servizi professionali con specificati i relativi compensi richiesti per ciascuna attività. Se l’informazione sull’attività professionale è consentita, sono le modalità di diffusione e la specificazione aprioristica dei compensi a determinare una ipotesi di accaparramento di clientela disciplinarmente rilevante e come tale vietato. Tale divieto, peraltro, rientra nel rispetto dei doveri di corretta informazione dei consumatori come previsti dalla normativa comunitaria che rimanda alle regole professionali di ciascun paese relative all’indipendenza, alla dignità, all’onore e al segreto professionale. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso C.d.O. di Venezia, 30 settembre 2000)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 23 Aprile 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Settembre 2000 (censura)
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