Deve ritenersi disciplinarmente rilevante, poiché idonea a compromettere il prestigio e l’immagine della classe forense con la violazione dei tradizionali principi dell’etica professionale nonché dei doveri di decoro e dignità, la condotta contraria alla legge posta in essere dalla professionista che, con il proprio assistito detenuto, consumi il reato di atti osceni nella sala colloqui della struttura carceraria ove il medesimo sia recluso, trattandosi indubbiamente di luogo esposto al pubblico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 7 maggio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 04 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 07 Maggio 2007
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