Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che utilizzi mezzi difensivi a soli fini dilatori, a nulla rilevando che lo abbia fatto per difesa personale. (Nella specie l’avvocato aveva strumentalmente ricusato tre giudici al fine di ritardare la fine del giudizio. E’ stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GUIDI), sentenza del 8 marzo 2002, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 08 Marzo 2002 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 16 Dicembre 1997 (censura)
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