Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, non autorizzato, sottragga documenti da un fascicolo d’ufficio e rediga e utilizzi un documento falso, se pur in sostituzione di un presunto originale, di cui però egli non aveva la disponibilità. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 8 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 giugno 2003, n. 137
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 12 Giugno 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Novembre 2001 (sospensione)
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