Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rifiuti di accettare la notifica di un atto da parte dell’ufficiale giudiziario. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura per l’avvocato che aveva rifiutato la notifica dell’atto di apertura di un procedimento disciplinare a suo carico). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 6 giugno 2005, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 01 Aprile 2003 (censura)
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