Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Omesse informazioni al collega dominus – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, ometta di dare informazioni al cliente e la collega dominus sullo stato della causa e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti omissivi non abbiano provocato danni al cliente. (Nella specie anche in considerazione della reiterazione dei comportamenti è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 27 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 03 Maggio 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 27 Novembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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