Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento dell’attività – Richiesta di acconti per attività non svolta – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere l’attività defensionale (proposizione di appello), per la quale aveva peraltro percepito un congruo acconto e ometta altresì di avvisare la parte di tale sua scelta difensiva. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 31 ottobre 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 30 agosto 2002, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 30 Agosto 2002 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 31 Ottobre 2000 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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