Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che emetta assegni poi andati protestati, a nulla rilevando l’eventualità che gli assegni non avrebbero dovuto essere protestati perché, come affermato dall’autorità giudiziaria, non qualificabili in funzione solutoria. L’avvocato, infatti, nel momento della emissione avrebbe dovuto considerare che quegli assegni avrebbero comunque potuto avere uno sbocco nei protesti. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 377 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Giugno 1999 (sospensione)
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