Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Partecipazione a sodalizio criminoso – Partecipazione a truffa – Redazione di documento falso – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro propri della classe forense, l’avvocato che, partecipando ad un sodalizio criminoso attraverso la sua attività professionale e l’asservimento del suo studio a tale scopo, si renda responsabile di una truffa ai danni dei terzi utilizzando, peraltro, un documento falso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione all’avvocato che, fungendo da legale e condividendo la sede, partecipava alla creazione di una cassa di mutualità che emetteva falsi certificati di deposito al portatore per importi elevati, dei quali peraltro il professionista certificava l’autenticità attraverso un documento falso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 giugno 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 253

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 17 Settembre 2003 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Giugno 2002 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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