Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Falsità in atti – Accanimento giudiziale – esercizio di attività commerciale – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in qualità di socio illimitatamente responsabile, partecipi alla gestione di una società di fatto svolgente attività commerciale, rediga un documento falso per munirsi di un titolo esecutivo, per l’adempimento del quale successivamente agisca e notifichi un precetto sebbene la parte debitrice gli avesse comunicato l’intenzione di adempiere spontaneamente. (Nella specie, in considerazione dell’assoluzione intervenuta su altri capi di incolpazione la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi nove a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 4 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 04 Luglio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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