Il diritto di manifestare le proprie opinioni e anche quello di critica nei confronti dell’organo istituzionale di appartenenza deve essere esercitato nei limiti della correttezza e decoro. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O., a nulla rilevando il fatto che le stesse siano pronunciate fuori dall’udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti del professionista che, in una conversazione fuori dall’udienza, aveva affermato “noi avvocati non possiamo fare nulla perché abbiamo un C.d.O. di inetti, incapaci, buoni a niente”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 28 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 26 giugno 2003, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 26 Giugno 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 28 Maggio 2001 (avvertimento)
0 Comment