Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non provveda al versamento dei contributi annuali al C.d.O. e che, sospeso a tempo indeterminato per tale ragione, continui comunque ad esercitare l’attività professionale. (Nella specie, in considerazione dell’errore nei conteggi effettuati dallo stesso C.d.O. e della presofferta sospensione applicata d’ufficio, la sanzione della sospensione per mesi sei è stata sostituita dalla censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 4 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GALATI), sentenza del 7 maggio 2001, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 07 Maggio 2001 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 04 Ottobre 1999 (sospensione)
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