Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza le prescritte autorizzazioni e senza averne dato preventivamente atto a verbale, asporti dal fascicolo di controparte un libretto di risparmio al portatore intestato al proprio cliente e depositato in garanzia, a nulla rilevando la destinazione delle somme medesime al suo cliente e l’eventualità che egli non abbia agito direttamente ma si sia limitato a partecipare all’operazione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 12 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 28 marzo 2003, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 28 Marzo 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 12 Maggio 2000 (censura)
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