Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e contrario al divieto del c.d. “patto di quota lite” l’avvocato che concordi il compenso per una percentuale dei crediti ottenuti. (Nella specie il 25% dell’importo ottenuto a titolo di risarcimento).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 luglio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 310 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Luglio 2001 (censura)
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