Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Divieto di patto di quota lite – Compenso consistente in una percentuale dei crediti litigiosi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e contrario al divieto del codice deontologico del c.d. “patto di quota lite”, l’avvocato che concordi il compenso per una percentuale dei crediti ottenuti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 19 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 19 Novembre 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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