Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che falsifichi un certificato. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi sei nei confronti del professionista che aveva redatto una falsa certificazione della pretura comprovante l’avvenuto pagamento di un articolo di campione penale in realtà mai effettuato). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 5 giugno 2003, n. 132).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 03 Maggio 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 13 Dicembre 2000 (sospensione)
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