Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità dignità e decoro – Falsificazione di atti – False informazioni al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che falsifichi un atto e dia false informazioni al consiglio dell’ordine, al fine di eludere l’esecuzione del provvedimento disciplinare con il quale gli era stata inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 17 ottobre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 giugno 2003, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 12 Giugno 2003 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 17 Ottobre 2001 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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