Lo sfruttamento, ancorché non trasmodante nell’abuso, della pubblica funzione di curatore ai fini dell’acquisizione, senza versamento di alcun corrispettivo, di beni del compendio fallimentare contrasta manifestamente con i doveri di probità, dignità e decoro ai quali deve ispirarsi la condotta dell’avvocato (nella specie, benché all’epoca della materiale acquisizione dei beni fosse cessata la qualità di curatore, è stata confermata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 ottobre 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 13 Settembre 2006 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 12 Ottobre 2002 (sospensione)
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