Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità, dignità, decoro – Curatore – Abuso pubblica funzione per acquisizione beni fallimento – Illecito deontologico.

Lo sfruttamento, ancorché non trasmodante nell’abuso, della pubblica funzione di curatore ai fini dell’acquisizione, senza versamento di alcun corrispettivo, di beni del compendio fallimentare contrasta manifestamente con i doveri di probità, dignità e decoro ai quali deve ispirarsi la condotta dell’avvocato (nella specie, benché all’epoca della materiale acquisizione dei beni fosse cessata la qualità di curatore, è stata confermata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 13 Settembre 2006 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 12 Ottobre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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